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L’oro del popolo senza sovranità: il bluff giuridico del governo Meloni

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La parola d’ordine “oro al popolo” è stata presentata come una svolta di sovranità. 

L’emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di bilancio in discussione alle Camere, nelle sue diverse formulazioni, dichiara che “le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al popolo italiano”. Il messaggio politico è chiaro: l’oro non sarebbe “della Banca d’Italia”, bensì della comunità nazionale, evocata come soggetto ultimo della sovranità. 

In astratto, l’idea che le riserve monetarie siano un patrimonio ordinato al bene del popolo è ampiamente condivisibile. Proprio per questo risulta necessario chiarire perché l’operazione del Governo Meloni, sul piano tecnico-giuridico, non restituisce sovranità, non modifica l’assetto reale dei poteri, non cambia il vincolo europeo. È, in sostanza, un atto di legislazione simbolica. Le riserve auree italiane sono iscritte nel bilancio della Banca d’Italia e sono gestite nel quadro del Sistema europeo di Banche centrali e dell’Eurosistema. I Trattati dell’Unione europea e lo Statuto del SEBC stabiliscono che la gestione delle riserve ufficiali, incluso l’oro, rientra nelle funzioni fondamentali del sistema delle banche centrali. La Banca d’Italia non agisce come un ente patrimoniale qualsiasi, bensì come banca centrale nazionale integrata nell’ordinamento dell’euro. 

Su questo piano sono determinanti tre profili: il divieto di finanziamento monetario degli Stati, che impedisce di usare le riserve per coprire spesa pubblica e debito; il ruolo dell’Eurosistema nella gestione delle riserve; l’indipendenza delle banche centrali rispetto ai governi. 

L’emendamento non interviene su nessuno di questi nodi. Anche l’ordinamento interno già disciplina con chiarezza il ruolo di Bankitalia. Le norme sulla gestione delle riserve ufficiali attribuiscono alla Banca d’Italia la funzione di custodia e impiego delle riserve, in coerenza con i Trattati europei e con lo Statuto del SEBC. 

L’oro, dunque, non è nella formale “disponibilità” del Governo, né può essere mobilitato per decisione politica discrezionale. Il Parlamento può dichiarare che esso appartiene “al popolo italiano”, tuttavia quell’enunciazione non incide sul regime di utilizzo: non rende l’oro spendibile per politiche di bilancio, non lo sottrae al circuito decisionale dell’Eurosistema, non scalfisce l’indipendenza della banca centrale. 

La norma si aggiunge al sistema come formula retorica priva di forza dispositiva. Il parere reso dalla Banca centrale europea sulla proposta italiana illumina con chiarezza la natura del problema. La BCE sottolinea che la norma non è accompagnata da una spiegazione tecnico-sistematica, non si coordina con le regole che disciplinano le funzioni del SEBC e, soprattutto, rischia di creare ambiguità sull’indipendenza della Banca d’Italia. L’istituzione europea ricorda, inoltre, un precedente tentativo italiano, già oggetto di critiche, in cui si era cercato di ribadire la proprietà statale sulle riserve. Il messaggio implicito è evidente: gli Stati membri possono proclamare ciò che desiderano sul piano simbolico, ma non possono alterare la sostanza giuridica di un bene che, pur essendo radicato nella storia economica nazionale, oggi è incardinato nelle logiche dell’Unione economica e monetaria.

L’inganno sta esattamente qui: la legge si limita a dire in forma solenne qualcosa che l’ordinamento già consente di affermare sul piano politico, senza però accompagnare quella formula con gli strumenti per trarne conseguenze giuridiche effettive. 

Se anche si riconosce che l’oro “appartiene al popolo”, la catena delle competenze non cambia: la gestione resta in capo alla banca centrale; il Governo non può decidere di vendere o utilizzare le riserve per finanziare la spesa pubblica; qualsiasi tentativo in tal senso si scontrerebbe con i Trattati e sarebbe oggetto di censura da parte della Corte di giustizia. 

L’“oro del popolo” resta così un bene formalmente evocato, ma sostanzialmente sottratto al circuito decisionale democratico interno. 

Sul piano costituzionale, il richiamo alla sovranità popolare rischia di risultare fuorviante. L’art. 1 Cost. attribuisce al popolo la sovranità politica, non una proprietà immediata sui beni. I beni pubblici sono intestati a soggetti giuridici determinati – Stato, enti pubblici, istituti – che agiscono “in nome del popolo” entro parametri costituzionali precisi. Dire che un bene appartiene al popolo non significa, di per sé, che il Governo possa disporne liberamente, né che il Parlamento possa derogare ai vincoli internazionali che regolano quel bene. Inoltre, gli artt. 11 e 117 Cost. impongono il rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e legittimano la cessione di porzioni di sovranità in vista di finalità determinate. 

La partecipazione italiana all’euro è stata proprio una scelta in tal senso: si è accettato che pezzi decisivi della sovranità monetaria fossero trasferiti su un piano sovranazionale. Da qui discende una conseguenza dirimente: un emendamento inserito in legge di bilancio non può “restituire” per via interna ciò che è stato ceduto per via internazionale. La norma nazionale o viene interpretata in modo conforme ai Trattati, trasformandosi in enunciazione puramente dichiarativa, oppure entra in rotta di collisione con il diritto dell’Unione e viene, in ultima istanza, disapplicata. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: nessun recupero reale di sovranità sull’oro, nessun mutamento del rapporto tra Governo, Banca d’Italia ed Eurosistema. Anche l’atteggiamento politico del Governo conferma questo carattere di bluff. A livello comunicativo, si alimenta l’idea che le riserve auree, dal valore enorme, siano “il tesoro degli italiani” pronto a sostenere una stagione di politiche nazionali più autonome. Nello stesso tempo, nei rapporti ufficiali con le istituzioni europee, si insiste sul carattere meramente chiarificatore dell’emendamento, si ribadisce che nulla cambia nella gestione dell’oro e che l’indipendenza di Bankitalia non viene in alcun modo intaccata. La distanza tra la promessa al corpo elettorale e l’impegno preso con Bruxelles è la misura esatta della natura simbolica dell’operazione. Chi sostiene sinceramente che le riserve auree debbano essere al servizio dell’indipendenza sostanziale della comunità politica (e chi scrive è pienamente d’accordo) non può accontentarsi di una formula legislativa che non tocca i nodi strutturali dell’assetto vigente. 

Una vera politica dell’“oro del popolo” richiederebbe una riflessione di lungo periodo sul rapporto tra Costituzione e Trattati, sulla compatibilità tra sovranità monetaria e appartenenza all’eurozona, sul ruolo di Bankitalia come Banca centrale nazionale. Implicherebbe scelte difficili, una strategia negoziale europea, una piena assunzione di responsabilità di fronte ai cittadini. L’emendamento del Governo Meloni, al contrario, offre l’immagine di un patriottismo a basso costo: parole solenni, nessun effetto giuridico reale, un popolo evocato e non realmente rimesso al centro dei processi decisionali. In questa prospettiva, l’“oro al popolo” è il segno di una sovranità recitata più che esercitata. La comunità politica viene chiamata sul palcoscenico come protagonista, mentre il copione resta scritto altrove: nei Trattati, negli Statuti delle istituzioni sovranazionali, nelle clausole che fissano i confini invalicabili delle decisioni interne. Il Governo, anziché spiegare con franchezza questi limiti e valutare come e se metterli in discussione, preferisce una bandiera legislativa che rassicura l’elettorato e tranquillizza Bruxelles. È proprio in questa distanza tra parola e diritto che si consuma il bluff giuridico sull’oro del popolo.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

Foto copertina: immagine generata dall’AI

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