Il decreto-legge n. 48/2025 (c.d. “sicurezza”), convertito in legge formale da parte delle due Camere, ha introdotto, nella formulazione dell’art. 19, alcune circostanze aggravanti, ossia situazioni in presenza delle quali aumenta la gravità della condotta e, di conseguenza, la pena applicabile.
Tra queste si segnala il nuovo comma aggiunto all’art. 337 del vigente Codice penale italiano: esso prevede una discutibile disparità di trattamento che si consuma tra chi si oppone con violenza o minaccia a un atto compiuto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e chi, invece, rivolge la medesima condotta ad altri pubblici ufficiali.

Nel primo caso, infatti, la pena è aumentata fino alla metà. Ora, la disposizione normativa solleva un evidente problema di razionalità normativa e di rispetto dell’uguaglianza sostanziale, principio cardine della nostra Costituzione (art. 3, comma 2).
Questo, com’è noto, non si limita a proclamare un’eguaglianza formale, ma impone che le differenze di trattamento giuridico trovino giustificazione in differenze reali e sostanziali, riflettendo una conformità a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e giustizia. In questo senso, il diritto si configura come l’espressione di una razionalità normativa che deve rispecchiare un ordine intrinseco e non arbitrario, in cui la distinzione tra soggetti e condotte ha senso solo se funzionale a tutelare in modo differenziato e adeguato i beni giuridici coinvolti.
L’irragionevolezza che si palesa nella disposizione in esame non è, allora, solo una mera violazione di un principio tecnico-legale, bensì un disallineamento con la stessa idea di giustizia come equità, intesa come la virtù che prescrive di dare a ciascuno ciò che gli spetta, nel rispetto della misura e della proporzione.
Sul piano filosofico, quindi, la disparità normativa appare contraria alla tradizione giusnaturalista classica, che vede nel diritto positivo la manifestazione di un ordine naturale, razionale e morale.
Questa visione presuppone che ogni norma, e ancor più ogni sanzione penale, debba essere ancorata a un fondamento universale di giustizia, escludendo disparità arbitrarie o ingiustificate che ledano la dignità della persona e minino la coerenza del sistema giuridico.
La legittimità della pena e la sua proporzionalità rispetto al bene tutelato sono pilastri imprescindibili della filosofia del diritto penale; ogni aggravante deve, pertanto, fondarsi su una differenza ontologicamente fondata nella natura dell’offesa e non su mere distinzioni di ruolo o status.
Va, dunque, visto con interesse il dubbio sollevato dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha presentato al Tribunale Ordinario una memoria al fine di valutare, laddove sussistano i presupposti per adire il giudice delle leggi, la formulazione di una questione di costituzionalità.
È evidente che ci si trova innanzi ad una sfida fondamentale per il nostro sistema giuridico, chiamato a conciliare l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico con la salvaguardia delle libertà e dei diritti individuali, secondo un principio di giustizia che sia autenticamente equo e ragionevole.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

