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Quando la mobilità diventa ideologia: il TAR ferma la ‘Città 30’

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Negli ultimi anni, molte città italiane hanno adottato il cosiddetto modello della “Città 30”, un sistema che riduce drasticamente il limite di velocità nelle aree urbane, spesso giustificato come misura per migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità dei centri abitati. Dietro questa narrativa, tuttavia, si nascondono importanti questioni giuridiche e sociali: la riduzione generalizzata dei limiti di velocità viene imposta senza adeguata motivazione tecnica, in violazione delle direttive ministeriali e del Codice della Strada, e rischia di trasformarsi in uno strumento di controllo sociale mascherato da tutela pubblica.

L’avvocato Silvia Marzot, protagonista della recente vittoria contro il Comune di Bologna con la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione 126/2026 del 14 gennaio 2026, ci guida nella lettura critica di queste politiche urbane. La sentenza ha evidenziato come le ordinanze comunali che impongono il limite dei 30 km/h siano state adottate senza un’adeguata istruttoria tecnica, in violazione degli articoli 142 e 5 del Codice della Strada e delle direttive ministeriali, confermando la necessità di motivazioni concrete e circostanziate per ogni limitazione della circolazione.

Avv. Silvia Marzot

Il successo legale ottenuto dall’avvocato Marzot non è solo una vittoria formale sul piano del diritto amministrativo: rappresenta un richiamo al principio fondamentale di equilibrio tra Stato e Comune, ribadendo che le deroghe ai limiti di velocità devono essere giustificate da dati oggettivi e da un’analisi puntuale della situazione urbana. 

Ma c’è un secondo livello di lettura, altrettanto cruciale: la tutela della libertà dei cittadini di muoversi liberamente e di utilizzare la propria automobile come bene privato. In un contesto in cui le ordinanze comunali tendono a imporre restrizioni uniformi e generalizzate, senza considerare la proporzionalità dei provvedimenti, si profila un rischio concreto di sottrazione progressiva della proprietà privata e di aumento del controllo sulle abitudini individuali.

In questa intervista, l’avvocato Marzot affronta sia il profilo giuridico della vicenda, spiegando come la legge e le direttive ministeriali tutelino i cittadini, sia il più ampio significato sociale di queste politiche: il confine tra sicurezza, regolazione urbana e limitazione della libertà personale. La sua esperienza offre uno sguardo critico e autorevole sul fenomeno delle “Città 30” e sulle conseguenze di un approccio amministrativo che rischia di trasformare il Codice della Strada in uno strumento di imposizione ideologica piuttosto che di tutela concreta dei cittadini.

L’ordinanza “Città 30” del Comune di Bologna è stata annullata dal TAR Emilia-Romagna con la sua sentenza 126/2026. Quali sono stati i punti chiave che hanno portato alla sua vittoria e come questa decisione riafferma il rispetto delle prerogative statali rispetto a quelle comunali?

La vittoria ottenuta dinanzi al TAR Emilia-Romagna con la sentenza n. 126/2026 ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Bologna ha istituito la cosiddetta “Città 30” I punti chiave della decisione risiedono nel totale rovesciamento del rapporto tra regola ed eccezione stabilito dal Codice della Strada e nella conseguente carenza di istruttoria e di motivazione che ha viziato l’azione amministrativa 

Il principio fondamentale, sancito dall’articolo 142 del Codice della Strada, è che il limite di velocità nei centri abitati è di 50 km/h. La possibilità per i Comuni di derogare a tale limite, riducendolo, è concepita dalla legge come un’eccezione, da applicare “in determinate strade e tratti di strada” e solo quando sussistano specifiche e comprovate condizioni che rendano opportuna tale deroga.

Il Comune di Bologna, invece, ha operato un’inversione di questo paradigma: ha trasformato l’eccezione (il limite di 30 km/h) nella nuova regola generale, estendendola a circa il 70% della rete stradale urbana, e relegando il limite ordinario di 50 km/h a mera eccezione 

Il TAR ha accolto le mie censure proprio su questo punto, rilevando che il Comune ha di fatto introdotto un nuovo limite generalizzato, contravvenendo alla disciplina nazionale. La sentenza ha evidenziato come i provvedimenti impugnati fossero affetti da una grave carenza di istruttoria. L’amministrazione non ha condotto un’analisi capillare, strada per strada o per aree omogenee, che giustificasse la deroga sulla base dei criteri tecnici indicati dalle direttive ministeriali, come quella del 2006. Tali criteri includono condizioni specifiche come “assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso”, “anomali restringimenti delle sezioni stradali”, “pendenze elevate” o la “frequenza di ingressi e uscite […] da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole” 

Questa decisione riafferma in modo netto il principio della gerarchia delle fonti e il corretto riparto di competenze tra Stato e Comune. La sicurezza nella circolazione stradale è una finalità primaria perseguita dallo Stato, come sancito dall’articolo 1 del Codice della Strada.

I Comuni esercitano i loro poteri regolatori all’interno della cornice normativa definita dallo Stato. Non possono, con un atto amministrativo, sovvertire i principi e le regole generali fissate dal legislatore nazionale. La sentenza del TAR, pertanto, non nega al Comune la possibilità di imporre limiti di 30 km/h, ma ribadisce che tale potere deve essere esercitato nel rispetto della legge, ovvero in modo puntuale, motivato e limitato a specifiche situazioni che lo giustifichino, e non attraverso un’imposizione generalizzata che di fatto riscrive il Codice della Strada a livello locale 

La sentenza ha evidenziato la carenza di motivazione e istruttoria concreta nelle ordinanze comunali. Quanto è importante, secondo lei, che ogni limitazione della circolazione sia sempre supportata da analisi tecniche dettagliate e dati oggettivi, e non da scelte generiche e soprattutto ideologiche?

L’importanza è assoluta e costituisce il fondamento stesso della legittimità dell’azione amministrativa. L’obbligo di motivazione e di un’adeguata istruttoria, previsti dall’articolo 3 della Legge 241/1990 e richiamati specificamente dall’articolo 142 del Codice della Strada, non sono meri adempimenti formali. Essi rappresentano la garanzia fondamentale per il cittadino che il potere pubblico non venga esercitato in modo arbitrario, ma sia ancorato a presupposti di fatto e di diritto concreti, verificabili e ragionevoli

Quando mancano dati oggettivi e analisi puntuali, il provvedimento cessa di essere un atto tecnico di gestione della sicurezza e rischia di diventare, come suggerisce la domanda, l’espressione di una scelta puramente politica o “ideologica”. Invece di risolvere problemi specifici, si impone una visione precostituita della città, sacrificando la libertà di circolazione e altri interessi (come la fluidità del traffico e l’impatto ambientale legato alla congestione) senza una ponderazione basata su evidenze concrete. La sentenza del TAR ha ristabilito questo principio: le politiche urbane, anche le più lodevoli negli intenti, devono essere attuate con gli strumenti e nel rispetto delle regole che la legge prevede, e la base di queste regole è sempre un’istruttoria seria e una motivazione trasparente 

Il Comune aveva unilateralmente ridotto i limiti da 50 a 30 km/h. In che misura la decisione del TAR riafferma il principio che eventuali deroghe devono sempre rispettare il quadro normativo e le direttive ministeriali? E questo può valere per tutte le città e i comuni italiani?

La decisione del TAR Emilia-Romagna è un’applicazione esemplare del principio di legalità e della gerarchia delle fonti normative, e il suo valore va ben oltre il caso di Bologna, costituendo un precedente di fondamentale importanza per tutti i Comuni italiani 

La sentenza riafferma che il potere dei Comuni di modificare i limiti di velocità non è assoluto, ma è un potere derivato e condizionato. L’articolo 142, comma 2, del Codice della Strada è esplicito: gli enti proprietari possono fissare limiti diversi “seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. Questo significa che l’autonomia comunale in materia di circolazione stradale si deve esercitare all’interno dei binari tracciati dalla normativa statale e dalle direttive ministeriali che la attuano.

La sua vittoria al TAR può essere letta anche come un successo nella difesa del diritto dei cittadini a godere della propria proprietà privata, cioè dell’uso dell’automobile libero in città? Quanto questo principio rischia di essere eroso da politiche come “Città 30” rischiano di trasformarsi in strumenti di controllo sociale, limitando la libertà di movimento dei cittadini.?

Assolutamente sì. Sebbene la vittoria sia stata ottenuta su motivi di legittimità amministrativa, la sua portata sostanziale è quella di una difesa delle libertà fondamentali dei cittadini, tra cui il diritto di circolazione (art. 16 della Costituzione) e il libero uso della proprietà privata, come l’automobile 

La Costituzione permette di limitare tali diritti per motivi di sicurezza o sanità, ma ogni limitazione deve rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e, soprattutto, proporzionalità. Un provvedimento è proporzionato quando il sacrificio che impone al privato è giustificato e commisurato all’interesse pubblico che si vuole tutelare.

Nel caso della “Città 30” di Bologna, il TAR ha implicitamente censurato la sproporzione della misura. Imporre un limite così restrittivo sulla quasi totalità della rete stradale, senza una dimostrazione puntuale della sua necessità in ogni specifico contesto, costituisce un sacrificio eccessivo per la libertà di movimento dei cittadini. Il Tribunale ha infatti scritto che “risulta, dunque, indimostrato che l’avversata misura sia “idonea ed adeguata” […] non essendo provato che si tratti di un sacrificio “minimo” e nemmeno che tenga in debito conto tutti gli interessi coinvolti”

La politica della “Città 30”, così come attuata a Bologna, non si limitava a rendere più sicuri punti specifici e pericolosi, ma mirava a modificare radicalmente le abitudini di mobilità dei cittadini, disincentivando l’uso dell’auto in modo generalizzato. Questo approccio, se non supportato da una solida base legale e fattuale, si trasforma in un’imposizione che erode la libertà individuale di scegliere come e quando muoversi.

La sentenza TAR ha sottolineato la mancanza di proporzionalità tra gli obiettivi dichiarati (sicurezza stradale) e le restrizioni imposte. Qual è il rischio che limitazioni simili diventino arbitrarie e penalizzino la cittadinanza più del necessario?

Il rischio che limitazioni generalizzate come quelle della “Città 30” di Bologna diventino arbitrarie e penalizzino la cittadinanza più del necessario è estremamente elevato e concreto. La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 126/2026 ha messo in luce proprio questo pericolo, agendo come un fondamentale argine a tutela dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Che messaggio dà questa sentenza ai cittadini e agli enti locali sul ruolo della magistratura amministrativa nel riequilibrare i rapporti tra Stato, Comune e interessi dei cittadini?

La sentenza ha protetto i cittadini da un esercizio arbitrario del potere. 

Ha ribadito che l’amministrazione non può imporre sacrifici generalizzati alle libertà individuali sulla base di petizioni di principio o di obiettivi politici astratti, ma deve sempre dimostrare, in concreto, che ogni singola restrizione è necessaria e proporzionata. 

In questo senso, la nostra vittoria è un baluardo a difesa non solo della legalità amministrativa, ma anche della libertà personale contro un controllo sociale ingiustificato e pervasivo

Quali strumenti o procedure consiglierebbe ai Comuni per migliorare la sicurezza urbana senza violare i principi di legalità, proporzionalità e tutela della proprietà privata, evitando contenziosi come quello di Bologna?

Per migliorare la sicurezza urbana attraverso la regolamentazione della velocità, evitando contenziosi come quello che ha portato all’annullamento dell’ordinanza “Città 30” a Bologna, i Comuni dovrebbero adottare un approccio metodologico rigoroso, fondato sui principi di legalità, proporzionalità e su un’istruttoria analitica. Le procedure e gli strumenti da impiegare devono discostarsi da un’impostazione generalizzata e ideologica per abbracciare un modello tecnico-amministrativo, basato su dati oggettivi e analisi puntuali tipizzati nelle direttive ministeriali

Andrea Caldart

Foto copertina: immagine generata dall’AI

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