Con la legge di bilancio 2026 nasce la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ribattezzata “rottamazione quinquies”. Platea ampia, ma esclusi gli accertamenti, con rate fino a 54 mesi ed un taglio del debito che può superare il 50%. La misura punta a favorire la regolarizzazione dei contribuenti che hanno dichiarato ma non versato, alleggerendo il magazzino fiscale e rilanciando la compliance. Restano fuori le somme da accertamento e le risorse UE.
La misura, in continuità con le precedenti rottamazioni ma con confini più selettivi, si applica ai ruoli consegnati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, includendo i carichi derivanti da liquidazioni automatiche (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, articolo 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972), da controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973) e da omesso versamento di contributi INPS.
Restano invece escluse le somme provenienti da accertamento, a conferma di un orientamento selettivo che privilegia chi ha dichiarato ma non ha pagato rispetto a chi non ha dichiarato affatto.
Sul piano soggettivo, non sono previsti limiti di reddito né vincoli di natura giuridica: possono aderire persone fisiche e società, senza distinzioni di categoria.
L’istanza di adesione andrà presentata entro il 30 aprile 2026, con la possibilità di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica ed esecutive, mentre sanzioni, interessi di mora e aggio saranno integralmente cancellati.
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure tramite un piano di 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi agevolati del 4% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
Una struttura dilatoria tra le più ampie mai previste, che di fatto trasforma la rottamazione in un vero strumento di rateazione alternativa rispetto alle ordinarie dilazioni ex D.P.R. 602/1973, ma con un abbattimento sostanziale del debito: in molti casi la riduzione può superare la metà dell’importo originario.
Dal momento della presentazione dell’istanza, il contribuente acquista piena regolarità ai fini del DURC e beneficia della sospensione di fermi, ipoteche e procedure esecutive, oltre all’interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.
Non rientrano nella definizione i debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea, IVA all’importazione, recuperi di aiuti di Stato, sanzioni penali o condanne della Corte dei conti, confermando l’obiettivo di intervenire solo sulle pendenze fiscali “ordinarie”.
Dal punto di vista finanziario, la rottamazione quinquies rappresenta una misura di equilibrio: da un lato favorisce il recupero di gettito certo su crediti di difficile riscossione, dall’altro offre a famiglie e imprese una via sostenibile di regolarizzazione.
Secondo le prime stime governative, il provvedimento potrebbe generare entrate aggiuntive per circa 4 miliardi di euro nel triennio 2026–2028, grazie al pagamento spontaneo di posizioni finora sospese o inesigibili.
Sul piano politico-fiscale, la nuova rottamazione si inserisce nel solco di una strategia di “umanizzazione” della riscossione: meno repressione, più incentivo alla regolarità, tuttavia, il rischio di reiterazione di queste misure resta alto: la frequenza dei “condoni selettivi” potrebbe infatti indebolire il principio di affidamento e la percezione di equità del sistema tributario.
La rottamazione quinquies si presenta come un compromesso tra rigore e pragmatismo: un’occasione per alleggerire la pressione fiscale e ristabilire un rapporto di fiducia tra contribuente e Stato — purché non diventi, ancora una volta, l’ennesimo appuntamento ciclico con la sanatoria.
Mario Vacca
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

