Nel complesso intreccio delle vicende politiche iberiche tra XIX e XX secolo, due categorie emergono con particolare pregnanza concettuale e rilevanza storico-giuridica: da un lato il carlismo, quale espressione integrale di un ordine premoderno radicato in un’antropologia teologica e in un diritto naturale oggettivo; dall’altro, il franchismo, quale fenomeno politico-istituzionale che, pur rivestendosi talora di simboli tradizionali, si configura quale esito specifico di una razionalità politica novecentesca, orientata alla centralizzazione dell’autorità e alla ricomposizione funzionale dell’unità nazionale nella discontinuità con l’assetto liberale precedente.
L’errore metodologico, tanto frequente quanto fuorviante, consiste nell’assimilare le due realtà entro un medesimo paradigma reazionario o controrivoluzionario, obliterando la distanza ontologica e teoretica che le separa. Il carlismo si costituisce sin dal suo sorgere, nel contesto della disputa dinastica seguita alla morte di Ferdinando VII avvenuta in data 29 settembre 1833, come istanza di radicale continuità con la monarchia cattolica tradizionale, fondata sulla legittimità ereditaria secondo la legge salica, sull’unità armonica tra Trono e Altare e su un ordinamento politico-giuridico ispirato alla “lex naturalis” quale riflesso della “lex aeterna”.
Esso si presenta non tanto come opzione politica in senso moderno, quanto come professione integrale di una verità metapolitica: la monarchia legittima non è per il carlismo una forma di Governo tra le altre, bensì l’attuazione storica del principio secondo cui il potere temporale, pur distinto, è ordinato al bene comune in consonanza con l’ordine voluto da Dio. La sovranità non è nel popolo, né nello Stato, ma nel re quale vicario di Cristo in ambito temporale, soggetto a una legge superiore e radicato in un ordine giuridico sostanzialmente consuetudinario, policentrico e corporativo. In questa prospettiva, il carlismo si configura come la custodia di un ordinamento giuridico plurisecolare, i fueros, le libertà concrete dei corpi intermedi, la giurisdizione storica dei territori, che sfugge alle categorie della statualità moderna. Non si tratta di federalismo in senso contemporaneo, ma di articolazione organica della società politica secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, in cui la comunità è ontologicamente anteriore allo Stato e il diritto non è prodotto, ma riconosciuto e custodito.
Il franchismo, invece, sebbene talora si richiami, soprattutto in fase bellica e immediatamente postbellica, a simboli e lessici tradizionali, risponde a una logica teoretica profondamente distinta. Esso si colloca entro la cornice delle forme autoritative della modernità, configurandosi come risposta istituzionale alla crisi dello Stato liberale, del parlamentarismo partitico e della disgregazione socio-politica provocata dalle ideologie rivoluzionarie del XX secolo. In tale cornice, il potere politico si legittima non in forza di una trasmissione sacrale o dinastica, bensì in base a una concezione funzionale dell’autorità, finalizzata alla restaurazione dell’ordine pubblico, all’unificazione della sovranità e al controllo sistemico delle fratture sociali. Il franchismo istituisce un sistema centralizzato e piramidale, retto da un principio d’autorità eminentemente decisionista, ove la legittimità si misura in base alla capacità di garantire la stabilità dell’ordine e l’efficacia dell’amministrazione.
La sua architettura giuridica, pur non ignorando del tutto riferimenti al diritto naturale e alla tradizione cattolica, è strutturata attorno a leggi fondamentali che sanciscono un ordinamento costruito per via costitutiva dall’alto, non evolutivo per sedimentazione storica. L’unità giuridica della Nazione, l’interdizione del pluralismo partitico e l’organizzazione corporativa diretta dallo Stato rispondono a un modello in cui il diritto positivo assume prevalenza ordinativa e la sovranità è concentrata, sebbene non assolutizzata, in un vertice personalistico e istituzionalizzato. La divergenza tra carlismo e franchismo è, dunque, radicata anzitutto in una diversa antropologia politica.
Il carlismo riconosce la persona come essere relazionale, ordinato naturalmente a una comunità superiore, la “res publica christiana”, in cui il diritto naturale, di matrice tomista, fornisce il criterio oggettivo per la misura della giustizia. Il franchismo, pur mantenendo un certo riferimento all’ordine naturale, opera entro una logica tecnico-politica in cui la persona è innanzitutto cittadino integrato in una nazione concepita come entità unitaria e autosufficiente, gestita mediante strumenti normativi tendenzialmente centralistici e positivamente determinati. Anche sul piano simbolico e istituzionale, la distanza è evidente. Il carlismo si fonda su un principio dinastico non negoziabile: la legittimità monarchica risiede nella successione conforme alla tradizione e al diritto naturale, non nella designazione politica o nell’utilità pubblica. Il franchismo, pur riabilitando la monarchia nella fase terminale del regime, lo fa in termini di restaurazione controllata, subordinata alla continuità dell’ordine statuale creato “ex novo” e funzionale alla stabilizzazione postbellica.
La monarchia designata da Franco, nella persona di Juan Carlos, non ha fondamento in una legittimità storica riconosciuta, bensì in una investitura istituzionale operata dal Capo dello Stato, in una logica di successione politica più che giuridico-dinastica. Sul piano giuridico-costituzionale, il carlismo si colloca fuori dall’orizzonte dello Stato moderno, concependo la “lex” come “ordo iuris” derivante dalla natura e dalla tradizione e non come produzione del potere sovrano. Il franchismo, pur in forma attenuata rispetto ai modelli totalitari, adotta una concezione dello Stato come produttore del diritto, in cui la norma si fonda sulla volontà ordinante dell’autorità sovrana e il diritto viene usato come strumento di organizzazione e regolazione sociale. In sintesi, tra carlismo e franchismo si apre una frattura non solo politica ma metagiuridica. Il primo è l’espressione di un ordine trascendente, inscritto in una visione sacrale della politica e in una teologia del potere che richiama l’universalismo cristiano premoderno; il secondo rappresenta una modalità di razionalizzazione del potere in epoca moderna, in cui l’unità politica si fonda sull’efficacia dell’azione istituzionale e sull’autorità come garanzia di ordine, non sulla legittimità come partecipazione a un ordine superiore. Ogni tentativo di sovrapposizione concettuale o storica tra i due fenomeni risulta, pertanto, non solo infedele alla verità dei fatti, bensì incapace di cogliere le implicazioni profonde che essi portano con sé nella storia delle idee e nel pensiero giuridico-politico europeo.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

