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L’inganno del formalismo: Giorgio Del Vecchio e la dissoluzione del vero giusnaturalismo

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Giorgio Del Vecchio (1878-1970) è stato figura eminente ed autorevolissima della filosofia del diritto italiana del Novecento, conosciuto e stimato anche a livello internazionale. 

Nato a Bologna, formatosi in un contesto intellettuale dominato dal positivismo e dall’idealismo, cercò di fondare una via originale alla filosofia del diritto, che potesse opporsi tanto allo storicismo quanto al positivismo normativista. Professore a Roma, Bologna e in altre sedi, presidente della Société Internationale de Philosophie Juridique et Sociale, influenzato dal neokantismo tedesco, fu autore di opere fondamentali come “Il concetto del diritto” (1906) e le “Lezioni di filosofia del diritto” (negli anni ’60 le ultime edizioni), in cui sistematizzò la sua impostazione. L’impianto della sua riflessione si regge su tre piani: assiologia, ontologia e gnoseologia del diritto. 

Del Vecchio riteneva infatti che la filosofia giuridica dovesse chiarire, da un lato, il valore del diritto (la giustizia), dall’altro la sua essenza e, infine, la sua conoscibilità. Tuttavia, a fondamento di questa tripartizione vi è una scelta decisiva: la concezione del diritto come forma a priori, ossia come categoria trascendentale che rende possibile l’esperienza giuridica. In chiave kantiana, il diritto naturale non è allora un contenuto sostanziale, iscritto nella natura razionale dell’uomo, bensì uno schema universale e formale che consente di pensare il giuridico. Del Vecchio cercava in tal modo di recuperare il linguaggio del giusnaturalismo, liberandolo dalle accuse di dogmatismo e di astrattezza che gli venivano mosse, ma inevitabilmente lo ridusse a pura forma senza materia. Ed è proprio qui che si manifestano le aporie decisive della sua impostazione. Il giusnaturalismo classico, aristotelico-tomista, fonda il diritto naturale nella natura stessa dell’uomo, ordinata teleologicamente al bene. 

La “lex naturalis”, partecipazione alla legge eterna, non è una costruzione della coscienza bensì un dato ontologico intelligibile dalla ragione, capace di orientare la vita umana e di fungere da misura del diritto positivo. In Del Vecchio, al contrario, il diritto naturale non è altro che un principio formale, una condizione gnoseologica della possibilità del giuridico: ciò significa che, pur proclamandone l’universalità, ne annulla il contenuto. Da qui deriva la prima aporia: il suo “giusnaturalismo” si riduce a un guscio vuoto. Un diritto naturale che non prescrive alcuna norma sostanziale di giustizia, ma che si limita a fornire la cornice formale del pensiero giuridico, è incapace di resistere all’arbitrio delle determinazioni positive. 

La conseguenza è che, volendo opporsi al positivismo, Del Vecchio finisce per offrirgli un terreno favorevole, poiché la forma indifferente del giuridico può accogliere qualsiasi contenuto, anche il più ingiusto. Un secondo punto di contraddizione si ha nella concezione della libertà. Per Del Vecchio, il diritto è “ordine della libertà”. Tuttavia, tale libertà è concepita in termini formali, o meglio kantiani, come condizione trascendentale dell’esperienza giuridica, non come adesione al vero e al bene. 

Diversamente, per il giusnaturalismo classico la libertà non è arbitrio, quanto perfezionamento della natura razionale, esercizio virtuoso dell’intelligenza e della volontà ordinati al bene comune. La libertà formale di Del Vecchio, priva di teleologia, diventa potenzialmente legittimazione di qualsiasi scelta, anche distruttiva della giustizia. Così il diritto, anziché essere misura della libertà, ne diventa servitore passivo. La contraddizione più radicale si mostra nel rapporto tra diritto e verità. Nel pensiero classico, il diritto ha fondamento nell’essere (Platone nel “Minosse”): esso è “ratio iusti”, misura della giustizia e, pertanto, non può essere scisso dalla verità della natura umana. In Del Vecchio, invece, il diritto non poggia più sull’ordine dell’essere: poggia, viceversa, su un a priori formale della coscienza. L’esito è la perdita del fondamento ontologico del giuridico: la giustizia non è più ciò che è conforme alla natura e al fine dell’uomo, ma un orizzonte formale indifferente a qualsiasi contenuto. 

L’universale diventa astratto e sterile, incapace di fondare un vero criterio normativo. Così, la filosofia del diritto di Del Vecchio, che pure si presenta come un tentativo di restaurare la dignità della dimensione naturale e universale del giuridico, si risolve in una dissoluzione del giusnaturalismo stesso. Non è più diritto naturale in senso proprio, ma solo “categoria trascendentale del giuridico”, e in ciò si allontana irrimediabilmente dal realismo classico. La sua è un’operazione che, pur muovendo dall’intento lodevole di opporsi al positivismo, finisce per tradirne la logica di fondo, svuotando il diritto naturale della sua forza critica e normativa. In conclusione, Giorgio Del Vecchio rappresenta un episodio significativo della filosofia giuridica novecentesca, ma non può essere annoverato tra i veri giusnaturalisti. Il suo pensiero, radicato nel formalismo neokantiano, mostra aporie insanabili: un universalismo senza contenuto, una libertà senza verità, un diritto senza fondamento ontologico. Il giusnaturalismo classico, al contrario, resta ancorato all’essere e al fine, e proprio per questo mantiene la capacità di distinguere il giusto dall’ingiusto, di opporsi alle derive del potere e di fondare autenticamente l’ordine politico e giuridico. L’illusione del formalismo trascendentale di Del Vecchio si rivela, dunque, come un inganno speculativo, che maschera sotto il nome di diritto naturale ciò che, in realtà, ne è la negazione.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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