La Corte di Cassazione con una recente pronunzia ha ribadito il principio, tra l’altro contenuto in una specifica norma di settore, secondo il quale l’autovelox non deve essere a distanza inferiore di 1 km dalla segnaletica indicante il limite di velocità.
Di conseguenza, è illegittima la multa elevata da rilevatore posto a distanza inferiore.
Era accaduto che un automobilista, al quale era pervenuto un verbale di contestazione per eccesso di velocità, contenente sanzione pecuniaria di € 550,00 e decurtazione di n.6 punti dalla patente, aveva impugnato lo stesso dinnanzi al Giudice di Pace competente, il quale, però, aveva rigettato l’opposizione.
Avverso il provvedimento del Giudice di Pace, l’automobilista promuoveva appello dinnanzi al Tribunale che accoglieva l’impugnazione dichiarando l’illegittimità della multa.
L’amministrazione alla quale faceva capo la Polizia Locale che aveva elevato la contravvenzione, ricorreva in Cassazione sostenendo che, nel caso di specie, non era applicabile la norma che prevedeva la distanza minima di 1 Km tra la segnaletica indicante il limite di velocità e l’autovelox.
Secondo l’amministrazione tale disposizione troverebbe applicazione soltanto nell’ipotesi nella quale il segnale recante il limite di velocità preveda un limite inferiore rispetto al precedente tratto di strada e non se esso riporti la stessa prescrizione, così come nel caso di specie.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso considerando infondata tale interpretazione della norma.
Secondo la Suprema Corte, il segnale indicante il limite di velocità prescrive un divieto autonomo rispetto ad altro precedente avente contenuto analogo.
In altri termini, l’autovelox non deve essere a distanza inferiore di 1 km dalla segnaletica, essendo altrimenti la multa illegittima.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it