Cari lettori dell’ “Agorà del diritto”, nella rubrica di oggi, torneremo ad affrontare il tema della garanzia nella vendita di beni e di consumo e lo faremo a seguito di una strana coincidenza.
È, infatti, accaduto che un lettore ha posto un quesito alla nostra redazione e, proprio qualche settimana prima, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) era intervenuta in modo decisivo e dirimente sullo stesso tema.
Partiamo, quindi, dal quesito e diamo subito una risposta ad esso.
Il lettore scrive alla nostra “Agorà”: “ma la garanzia di due anni sui beni si applica anche ai pezzi di ricambio degli stessi? Il venditore mi ha detto di no”.
Come sempre nel fornire risposta ai quesiti che ci vengono posti ci teniamo a precisare che essa è inevitabilmente generica, non conoscendo i dettagli del singolo caso concreto. La stessa, pertanto, non ha valore di consulenza ma semplicemente di risposta “teorica” ad un quesito “generico”.
Fatta questa breve ma doverosa precisazione, alla domanda del nostro lettore possiamo rispondere di “si”.
La garanzia prevista nel codice del consumo per la vendita dei beni di consumo si applica anche non solo ai pezzi di ricambio (come chiesto dal lettore) ma anche agli accessori del bene.
La garanzia è, anche per tali componenti, sempre biennale.
Abbiamo accennato alla circostanza che qualche settimana prima che ci venisse posto il quesito dal lettore, l’Autorità Garante si era occupata della medesima fattispecie in modo determinante e risolutivo ed a garanzia dei diritti dei consumatori.
Sul sito della Dyson, nota società di elettrodomestici, era, infatti, apparsa l’informazione che la garanzia per i pezzi di ricambio dei beni ed gli accessori, la garanzia era di un anno e non di due anni come per il bene acquistato.
Una Associazione Consumatori (U.N.C.) aveva, quindi, segnalato l’accaduto all’Antitrust la quale è intervenuta illustrando l’accaduto a Dyson ed evidenziando le criticità di tale messaggio contenuto nel sito.
Risultato: tale messaggio è stato rimosso.
La garanzia, quindi, è sempre di due anni.
La vicenda induce ad una riflessione finale: lo scontro tra consumatori e controparti contrattuali, anche per la corretta applicazione della normativa contenuta nel codice del consumo, è purtroppo, sempre in atto.
Occorre, pertanto, che il consumatore presti sempre molta attenzione ed in caso di criticità o pratiche che suscitino in lui qualche perplessità lo segnalino immediatamente alle Associazioni consumatori.
Solo, così, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti possiamo fronteggiare le violazioni delle norme ed i soprusi ai danni dei consumatori.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

