Il diritto non è un fenomeno statico.
Al contrario, esso è fortemente dinamico e si evolve unitamente alle strutture economiche e sociali di uno Stato.
L’evoluzione alcune volte è particolarmente veloce e risente di impulsi esterni (si pensi, ad esempio, alla normativa a tutela del consumatore che in pochi anni, sulla base del diritto comunitario ha portato ad una vera e propria rivoluzione, in positivo, del diritto civile italiano), altre volte, invece, lenta e necessità del superamento di impostazioni non solo giuridiche ma anche culturali.
Una branca del diritto civile nel quale l’evoluzione si registra sempre a piccoli passi è, indubbiamente, costituita dal diritto di famiglia.
È inutile dire che tale ramo del diritto risente fortemente degli orientamenti religiosi e politici del Paese e, quindi, per il legislatore può costituire spesso un terreno minato non da un punto di vista tecnico ma sul versante del dibattito politico e della polemica conseguente.
Le riforme del diritto di famiglia, quindi, possono spesso trasformarsi in un momento di scontro politico prima che giuridico.
Per questo in materia, salvo il periodo delle grandi riforme del settore degli anni ’70 del secolo scorso, gli interventi legislativo sono sempre stati molto misurati, timidi e spesso poco coraggiosi.
Fortunatamente, spesso la magistratura interviene aprendo la strada per rimettere al passo il diritto con l’evoluzione sociale alla quale si accennava.
Un esempio eclatante che potrebbe dare luogo ad una ventata di novità importanti nell’ambito del diritto di famiglia si è registrato nei giorni scorsi.
La Corte di Cassazione, infatti, ha infranto il tabù dell’illegittimità dei patti prematrimoniali, vale a dire quelli in virtù dei quali i coniugi regolamentano da sé, a livello contrattuale, le condizioni di un eventuale separazione o divorzio.
Come si è detto, tali patti sino ad oggi sono stati considerati illegittimi.
La Corte di Cassazione, invece, ha riconosciuto validità ai patti patrimoniali redatti dai coniugi durante il matrimonio nell’ipotesi di una eventuale e futura fine del rapporto.
Il divorzio è visto come l’evento patologico del rapporto che, qualora dovesse realizzarsi, sarebbe già regolamentato, a monte, dai coniugi in un momento precedente quando la crisi non era ancora all’orizzonte.
Il tutto, ovviamente, deve avvenire nel rispetto delle norme e dei principi dettati dal legislatore.
L’accordo deve essere, quindi, secondo la Suprema Corte, consapevole, equilibrato, non lesivo dei diritti dei coniugi nonché dei figli.
Oltre che gli aspetti economici, infatti, l’accordo può prevedere anche la regolamentazione dei profili personali, come l’affidamento dei minori e le modalità di visita.
Si apre un nuovo fronte, quindi, che potrebbe evitare battaglie legali, lunghe e dolorose, spesso legate ai procedimenti di separazione e divorzio.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

