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La misura spezzata: sovranità moderna e colpo di stato senza guerra nel caso venezuelano 

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Nella notte tra il 02 e il 03 gennaio 2026, l’azione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, e al suo trasferimento negli Stati Uniti d’America, accompagnata dalla rivendicazione politica dell’operazione e dall’annuncio di una “gestione” temporanea del Paese in vista di una transizione, ha rivelato un mutamento di lessico prima ancora che un mutamento di rapporti di forza. 

Quest’ultima è stata esercitata con modalità tipiche dell’operazione bellica, ma narrata come gesto quasi-giurisdizionale e “risolutivo”, con l’innesto di imputazioni penali e la promessa di ricostruzione economica: in questa ibridazione, l’azione pretende di essere insieme intervento, giudizio e fondazione

Il problema, tuttavia, non consiste nel decidere se il Governo di Maduro meriti o meno approvazione morale o politica. Sarebbe improprio, e persino concettualmente povero, trasformare la critica dell’atto esterno in un’assoluzione del potere interno: la vicenda venezuelana porta con sé una lunga trama di accuse, conflitti, sofferenze sociali e contestazioni sulla qualità delle istituzioni, che non può essere rimossa con un colpo di penna, né convertita in argomento polemico pro o contro un attore internazionale. 

Proprio perché quel quadro è intricato e doloroso, occorre mantenere ferma una distinzione: il giudizio sul regime e il giudizio sul mezzo. 

Confonderli significa accettare, di fatto, che la colpa reale o presunta di un Esecutivo generi automaticamente un titolo altrui a sostituirsi all’ordine politico e che la liberazione possa essere dedotta dalla sola caduta del vertice. 

Qui si apre il nucleo teoretico, che è anche metafisico nel senso più essenziale: la questione della misura

Un ordine politico implica un criterio che non coincide con l’esito. L’autorità, per essere tale, non è soltanto forza che prevale, bensì forza che si riconosce vincolata; e il vincolo non è un orpello morale, quanto la condizione stessa per cui l’obbedienza non degrada a pura soggezione. 

Quando, invece, l’esito pretende di diventare misura, si produce una trasmutazione: il fatto compiuto non chiede legittimazione, la genera; e la legittimazione, da criterio, diventa racconto postumo della riuscita. 

La sovranità moderna nasce esattamente in questo punto: come nome del “luogo ultimo” della decisione, del centro che chiude il conflitto perché, in teoria, non ammette un giudice sopra di sé (“superiorem non reconoscens”). 

È una grande invenzione concettuale, ma porta in sé un’inquietudine strutturale. Se la sovranità è davvero ultima, allora è intrinsecamente sottratta a misura: non può essere vincolata senza cessare di essere sovrana. Se, però, non è vincolata, essa rischia di ridursi a ciò che di fatto riesce a imporsi e il diritto tende a scivolare da misura del potere a tecnica del potere. 

L’aporia non è un incidente: è la tensione permanente tra decisione e giustizia, tra il “chi decide” e il “che cosa è giusto decidere”. La modernità spesso tenta una soluzione pragmatica, convertendo l’effettività in titolo: chi regge, vale; chi vale, regge. Tuttavia, questa soluzione è fragile, perché confonde stabilità e giustizia e, soprattutto, rende il linguaggio giuridico un’ombra proiettata dall’energia del comando. 

Il colpo di Stato o golpe è l’emblema di tale conversione e, proprio per questo, dal punto di vista del diritto naturale classico, è concetto contrario al diritto. Non perché ogni potere costituito sia intangibile, né perché ogni rottura sia in sé ingiusta, ma perché il colpo di Stato pretende di fondare l’obbligo sulla riuscita del mezzo: la violenza diventa principio costituente, il mezzo si sostituisce al fine e l’ordine nasce da un atto che, per definizione, si autolegittima. In termini più netti: il colpo di Stato non si limita a rimuovere un disordine, istituisce come regola la logica dell’eccezione vittoriosa. 

Anche quando si ammanta di parole alte, “salvezza”, “transizione”, “ripristino”, conserva un vizio originario: fa discendere la validità dalla presa del comando e non dalla misura della giustizia. Fin qui, però, si parla del colpo di Stato nella sua forma endogena: la rottura interna con cui una parte del corpo politico occupa i gangli del comando e produce un nuovo centro decisionale. 

L’episodio venezuelano, per come è stato rivendicato e narrato, sposta l’asse: il colpo di Stato tende a diventare una tecnica transnazionale senza guerra dichiarata. Da un lato, l’azione assume tratti bellici; dall’altro, viene presentata come operazione “di giustizia” o “di sicurezza” che culmina nel trasferimento del capo in un foro giudiziario statunitense. Ne risulta una figura ibrida che tenta di sommare i vantaggi delle qualificazioni e di eluderne i limiti: non guerra, così da evitare l’assunzione piena degli oneri pubblici della guerra; non semplice giurisdizione, così da non sottostare alla forma del giudizio come misura della forza. 

L’operazione rischia, allora, di diventare il processo e il processo la legittimazione simbolica dell’operazione.

 In questa figura ibrida si consuma il passaggio più grave: la sovranità, già aporetica come  “ultimo”, viene trattata come “oggetto”. 

Se una potenza esterna può catturare il vertice di un altro Stato e dichiarare, anche solo temporaneamente, una funzione di governo o di amministrazione della transizione, allora la sovranità (si dovrebbe sostituire questo termine con quello regalità esercitato da una autorità, una “auctoritas”) smette di apparire come responsabilità di una comunità verso il proprio ordine e si manifesta come cosa contendibile, trasferibile, amministrabile. 

È qui che l’atto assomiglia a un colpo di Stato in senso nuovo: non tanto perché “cambia” un uomo, ma perché occupa la soglia costituente (anche il concetto di potere costituente è filosoficamente problematico), cioè quel punto in cui un ordinamento decide di sé (quando alla decisione dovrebbe sostituire l’idea di una funzione ordinatrice). 

Nel lessico moderno, si direbbe che la potenza esterna si attribuisce una competenza costituente di fatto; nel lessico classico, si direbbe che la forza pretende di sostituirsi alla misura. Le reazioni internazionali registrano, con linguaggi diversi, proprio questo scarto. La condanna di una “violazione del diritto internazionale” da parte di Governi europei sia pure, in alcuni casi, con toni ambigui e criptici (si veda il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, On. Giorgia Meloni), il richiamo al “precedente pericoloso” e la discussione in sede ONU segnalano la paura che l’eccezione diventi metodo, o meglio che il rovesciamento esterno travestito da transizione entri nell’arsenale ordinario del potere. 

E, specularmente, le letture geopolitiche che insistono su interessi energetici e su logiche di controllo delle risorse mostrano l’altra faccia della medesima aporia: quando la sovranità diventa oggetto, l’ordine politico tende a essere interpretato come gestione di materiali strategici più che come forma del bene comune. In questo quadro, la posizione su Maduro deve essere tenuta con sobrietà, non per attenuare i nodi reali della vicenda venezuelana, ma per evitare che essi diventino alibi concettuale. 

È possibile riconoscere criticità, responsabilità e ombre senza farne la premessa di un diritto di cattura esterna; è possibile desiderare un cambiamento politico senza accettare che il criterio del cambiamento sia la supremazia militare di un altro Stato. Quando si concede che la colpa politica autorizzi automaticamente la sostituzione armata, si compie un passo decisivo: la giustizia cessa di essere misura comune e diventa funzione della potenza. 

La distinzione tra giusto e utile, tra ordine e dominio, si assottiglia fino a dissolversi.

È questo quanto fanno coloro i quali plaudono all’intervento americano.  

La critica agli Stati Uniti d’America e al Presidente Trump, allora, non è una contestazione emotiva, quanto una critica di principio. Essa riguarda la pretesa di produrre ordine mediante un atto che, per la sua struttura, rischia di essere disordine elevato a norma: un “colpo di Stato senza guerra” che non si dichiara tale, e proprio per questo appare più insinuante. 

Il colpo di Stato classico mostra la violenza e la rottura; qui, invece, la rottura tende a presentarsi come ripristino, la violenza come giustizia, la decisione come necessità storica. 

Ora, un ordine che nasce dalla confusione tra atto e misura porta con sé la propria ferita originaria: non fonda l’obbligo, lo impone; non convince, domina; non ricompone, sospende. Se l’ordine politico vuole restare qualcosa di diverso dalla semplice amministrazione del più forte, deve poter dire, con chiarezza, che la forza non è mai principio, ma strumento; che la sovranità, per quanto problematica e fonte di esiti nefasti, non è proprietà, ma responsabilità; e che nessuna “transizione” è tale se comincia con l’occupazione del punto costituente da parte di un soggetto esterno. 

Questo non santifica i governi ingiusti, ma impedisce che la loro critica diventi il cavallo di Troia di un principio più devastante: la sostituibilità universale dell’autogoverno con la tecnica della potenza.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

Foto copertina: immagine generata dall’AI

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